Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 3
Art. 321
Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall', qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-321