Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 316
Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.
In vigore dal 21 mag 1941
In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.
Fuori dei casi preveduti dall', il giudice, in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.
La revoca è disposta con ordinanza.
Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.
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