Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. I§ 2

Art. 306

Assunzione di atti di polizia giudiziaria.

In vigore dal 21 mag 1941
Il procuratore militare del Re Imperatore, prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria, può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell', ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-306

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