Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 301
Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell', le funzioni di polizia giudiziaria, sono esercitate, nell'ordine seguente:
1° dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;
2° dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell' del codice di procedura penale.
Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1° e 2°, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.
I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.
In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore.
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