Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 415
Istruzione preliminare.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando è commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli , in quanto siano applicabili.
La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell'ultimo comma dell', se più sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell', non commesso a bordo di una nave militare.
L'ufficiale suindicato ha le facoltà, che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-415