Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 415

Istruzione preliminare.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando è commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli , in quanto siano applicabili. La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell'ultimo comma dell', se più sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell', non commesso a bordo di una nave militare. L'ufficiale suindicato ha le facoltà, che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-415

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