Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 412
Riabilitazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Il tribunale supremo militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.
La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare del Re Imperatore.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 598, 599 e 600 del codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla corte d'appello e il procuratore generale militare del Re Imperatore al procuratore generale.
La decisione del tribunale supremo militare non è soggetta a impugnazione.
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