Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SESTOCapo IV

Art. 414

Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

In vigore dal 21 mag 1941
Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare. È escluso il ricorso per revisione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-414

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