Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo IV
Art. 414
419 / 738Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare.
È escluso il ricorso per revisione.
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