Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo III
Art. 413
Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario.
In vigore dal 21 mag 1941
In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria.
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