Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 418

Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, in base al risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso. Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorità giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-418

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