Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 418
Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, in base al risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.
Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorità giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto.
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