Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 423
Chiusura della istruzione.
In vigore dal 21 mag 1941
Compiuta l'istruzione, l'ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell'ultimo comma dell'.
Se il comandante ritiene che la procedura è incompleta, ordina una più ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari.
In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza, osservate, in quanto applicabili, le norme degli .
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