Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 426
Atti preliminari al giudizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio.
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