Art. 426 · Atti preliminari al giudizio.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 426

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Atti preliminari al giudizio.

In vigore dal 21 mag 1941
Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio.
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