Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 428

Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante indicato nell'ultimo comma dell' provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli e le disposizioni seguenti: 1° la condanna alla pena di morte non può essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del Ministro della marina; 2° la condanna alla pena di morte e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si è svolto il giudizio, o, in caso d'impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto. Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, può sospendere la esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della marina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-428

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo