Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 425
Riapertura della istruzione.
In vigore dal 21 mag 1941
Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell'.
La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante.
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