Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 427

Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento.

In vigore dal 21 mag 1941
Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario. Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze.
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