Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 430
Ricorso per annullamento.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non è ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero.
Nei casi in cui il ricorso è ammesso, il comandante indicato nell'ultimo comma dell' trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli .
Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-430