Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo IV›Sez. I
Art. 389
Termine per la presentazione del ricorso.
In vigore dal 21 mag 1941
Il procuratore militare del Re Imperatore e l'imputato possono proporre ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza.
Quando si è proceduto in contumacia, il termine è, per l'imputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della notificazione della sentenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-389