Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IVSez. II

Art. 393

Avviso al difensore.

In vigore dal 21 mag 1941
Il cancelliere del tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il cancelliere dà immediata comunicazione al procuratore generale militare del Re Imperatore, per gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-393

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo