Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo IV›Sez. II
Art. 393
Avviso al difensore.
In vigore dal 21 mag 1941
Il cancelliere del tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il cancelliere dà immediata comunicazione al procuratore generale militare del Re Imperatore, per gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
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