Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IVSez. II

Art. 398

Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 549 del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-398

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