Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo IV›Sez. II
Art. 398
Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 549 del codice di procedura penale.
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