Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo I
Art. 403
Pluralità di condanne per il medesimo fatto.
In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti del ragguaglio delle pene, à termini dell'articolo 579 del codice di procedura penale, nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-403