Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 406

Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario.

In vigore dal 21 mag 1941
Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall'Autorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell'Autorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore del Re Imperatore o del pretore, diretta al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato. Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell', e l'ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto. Il procuratore militare del Re Imperatore designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l'invio del condannato allo stabilimento designato.
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