Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 407
Sostituzione di pene.
In vigore dal 21 mag 1941
Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli , provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.
Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.
Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.
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