Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 407

Sostituzione di pene.

In vigore dal 21 mag 1941
Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli , provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato. Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità. Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-407

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