Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 410

Esecuzione di pene pecuniarie.

In vigore dal 21 mag 1941
Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare del Re Imperatore provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-410

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