Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 410
Esecuzione di pene pecuniarie.
In vigore dal 21 mag 1941
Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare del Re Imperatore provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.
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