Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 409
Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza.
In vigore dal 9 ott 2010
Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune.
La pena della reclusione militare è espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva.
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