Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 405

Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare.

In vigore dal 21 mag 1941
I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite all'estero. I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-405

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo