Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 405
Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare.
In vigore dal 21 mag 1941
I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite all'estero.
I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.
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