Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo V
Art. 401
Norma generale.
In vigore dal 21 mag 1941
Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale, sostituito un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e salve le modificazioni seguenti:
1° la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal Ministro da cui dipende il militare condannato, ovvero, se il condannato non è un militare, da quello da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna; ed è trasmessa al procuratore generale militare del Re Imperatore;
2° l'istanza è promossa davanti al tribunale supremo militare, il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti ad altro tribunale militare.
Storico versioni
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