Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo IV›Sez. II
Art. 396
Annullamento senza rinvio.
In vigore dal 21 mag 1941
Ferme le altre disposizioni dell'articolo 539 del codice di procedura penale, il tribunale supremo militare pronuncia l'annullamento senza rinvio anche se il reato non è di competenza del giudice militare. In questo caso, ordina che gli atti siano trasmessi alla Autorità competente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-396