Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IVSez. II

Art. 394

Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti.

In vigore dal 21 mag 1941
Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa l'udienza e designa il relatore. Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per la udienza. Non più tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore può presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso già presentati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-394

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