Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo IV›Sez. II
Art. 394
Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti.
In vigore dal 21 mag 1941
Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa l'udienza e designa il relatore.
Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per la udienza.
Non più tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore può presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso già presentati.
Storico versioni
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