Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo IV›Sez. II
Art. 397
Annullamento con rinvio.
In vigore dal 21 mag 1941
Ferme in ogni altra parte, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 543 del codice di procedura penale, se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo è rinviato ad altro tribunale militare.
Il tribunale supremo militare può anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.
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