Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IVSez. II

Art. 391

Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato.

In vigore dal 6 nov 1947
Il ricorso proposto dal procuratore militare del Re Imperatore è notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere. All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sarà nominato dal presidente dello stesso tribunale. Di tutto deve compilarsi processo verbale. Se l'imputato non è detenuto il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-391

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