Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IVSez. I

Art. 387

Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti: 1° inosservanza o erronea applicazione dello legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; 2° esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri; 3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio. Il ricorso è inammissibile, se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.
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