Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III›Sez. III
Art. 383
Poteri del presidente o del giudice relatore delegato.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.
Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.
Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-383