Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III›Sez. II
Art. 379
Casi e procedura del giudizio direttissimo.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare del Re Imperatore, a disposizione del quale l'arrestato è stato posto à termini dell', dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare del Re Imperatore procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'.
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