Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III›Sez. I
Art. 376
Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell' di questo codice e quelle degli articoli seguenti.
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