Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. III
Art. 349
Assenza dell'imputato.
In vigore dal 6 nov 1947
Se l'imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-349