Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 351
Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore.
In vigore dal 21 mag 1941
Il procuratore militare del Re Imperatore, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra più coimputati, o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste.
Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente; altrimenti dispone che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.
Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli a 349.
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