Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. III
Art. 348
Impugnazione della sentenza istruttoria.
In vigore dal 21 mag 1941
Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare del Re Imperatore può proporre ricorso al tribunale supremo militare.
Può ricorrere al tribunale supremo militare l'imputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell', ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.
Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso è ammesso per i motivi indicati nell'; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al motivo dell'incompetenza di questo tribunale.
Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare del Re Imperatore, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dell'originale della sentenza, e, per l'imputato, dalla notificazione della sentenza stessa.
Storico versioni
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