Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. III
Art. 343
Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato.
In vigore dal 21 mag 1941
Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'.
Con la stessa sentenza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, può dare i provvedimenti menzionati nell' del codice di procedura penale, ovvero può modificarli o revocarli.
Se l'imputato non è detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell' del codice di procedura penale.
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