Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IISez. III

Art. 343

Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato.

In vigore dal 21 mag 1941
Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'. Con la stessa sentenza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, può dare i provvedimenti menzionati nell' del codice di procedura penale, ovvero può modificarli o revocarli. Se l'imputato non è detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell' del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-343

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