Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. III
Art. 341
Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorità, provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facoltà di proporre la questione di competenza nel dibattimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-341