Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. III
Art. 342
Sentenza d'incompetenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'Autorità competente.
Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-342