Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 375
Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-375