Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IIISez. II

Art. 380

Atti del giudizio direttissimo.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel giudizio direttissimo, se l'imputata non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione. Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, è fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-380

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo