Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III›Sez. III
Art. 385
Procedimento relativo all'opposizione.
In vigore dal 21 mag 1941
L'opposizione è proposta dall'interessato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui è in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente.
Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena d'inammissibilità, i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli del codice di procedura penale.
Se l'opposizione è stata fatta fuori termine, o è stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o è priva delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori. Contro questa ordinanza, l'opponente può ricorrere, nel termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo militare, per i motivi indicati nell'.
Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento.
Per la notificazione dell'ordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento, si osservano le disposizioni dell'.
Si osservano altresì le disposizioni degli articoli 508 e 510 del codice di procedura penale, sostituito al pretore il tribunale militare.
Storico versioni
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