Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IIISez. III

Art. 384

Requisiti formali del decreto penale. Opposizione.

In vigore dal 21 mag 1941
Il decreto di condanna contiene; 1° il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette; 2° le generalità dell'imputato, e, se questi è militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene; 3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione; 4° l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero; 5° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione; 6° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; 7° la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere. Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell'articolo 586 del codice di procedura penale, è notificata all'imputato, nei modi stabiliti dall' di questo codice, con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva. Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-384

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo