Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III›Sez. III
Art. 386
Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento.
In vigore dal 21 mag 1941
Il procuratore generale militare del Re Imperatore, quando abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo militare. Questo provvede in camera di consiglio, e, se pronuncia la revoca del decreto, ordina la trasmissione degli atti al procuratore militare del Re Imperatore competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari.
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