Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IIISez. I

Art. 377

Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia.

In vigore dal 1 nov 1990
Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 469 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-377

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