Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III›Sez. I
Art. 377
Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia.
In vigore dal 1 nov 1990
Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 469 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-377