Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo II›Sez. II
Art. 373
Risarcimento del danno.
In vigore dal 9 mar 1989
Con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.
Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente.
Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.
Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno".
Le tue annotazioni
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