Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 352
Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio.
In vigore dal 21 mag 1941
La richiesta del procuratore militare del Re Imperatore per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.
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