Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 353
Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo.
In vigore dal 21 mag 1941
La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso.
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