Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 353

Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo.

In vigore dal 21 mag 1941
La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-353

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